Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia  di  bonus  carburante  e  di  trasparenza  e
  controllo del prezzo di  vendita  al  pubblico  di  carburante  per
  autotrazione 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3,  terzo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  il  valore
dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto  di  carburanti
ceduti dai datori di lavoro privati  ai  lavoratori  dipendenti,  nel
periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023,  non  concorre  alla
formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore  a
euro 200 per lavoratore. ((L'esclusione dal concorso alla  formazione
del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai
fini  contributivi.))  Agli  oneri  derivanti  dal  presente   comma,
valutati in 13,3 milioni di euro nell'anno 2023 ((e in 1,2 milioni di
euro nell'anno 2024, si provvede,)) quanto  a  7,3  milioni  di  euro
nell'anno 2023,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto  ((a))
6 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1,2 milioni  di  euro  nell'anno
2024, mediante corrispondente riduzione del ((Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione,))
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190. 
  2. Il Ministero delle imprese e del  made  in  Italy,  ricevute  le
comunicazioni sui prezzi dei carburanti di cui all'articolo 51, comma
1, della legge 23 luglio 2009((, n. 99,))  provvede  all'elaborazione
dei dati, calcola la media aritmetica,  su  base  regionale  e  delle
province  autonome,   dei   prezzi   comunicati   ((dagli   esercenti
l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per autotrazione  in
impianti situati fuori  della  rete  autostradale  nonche'  la  media
aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati  dagli  esercenti
operanti lungo la rete autostradale))  e  ne  cura  la  pubblicazione
((nel proprio sito internet istituzionale)). I dati  sono  pubblicati
in formato aperto  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  ((lettera
l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al)) decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  al  fine  di   consentire   la
elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche  a
mezzo di dispositivi portatili. ((La modalita'  delle  comunicazioni,
da effettuarsi al variare, in aumento o in  diminuzione,  del  prezzo
praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza  di
variazioni, nonche' le caratteristiche e le modalita' di  esposizione
dei cartelloni contenenti le informazioni di  cui  al  comma  3  sono
definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,
da adottare entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto.)) 
  ((3. Gli esercenti l'attivita' di vendita al pubblico di carburante
per  autotrazione,   compresi   quelli   operanti   lungo   la   rete
autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i
prezzi medi di riferimento definiti ai sensi del comma 2. 
  3-bis. Al fine di garantire un'adeguata diffusione presso  l'utenza
dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il Ministero
delle imprese e del made in  Italy,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  sviluppa   e   rende   disponibile
gratuitamente, mediante un soggetto in house  ovvero  sulla  base  di
convenzioni  stipulate  con  amministrazioni  pubbliche   dotate   di
specifica competenza, un'applicazione informatica, fruibile per mezzo
di dispositivi portatili, che consenta la  consultazione  dei  prezzi
medi di cui al comma 2  nonche'  dei  prezzi  praticati  dai  singoli
esercenti, tramite apposite funzioni  di  selezione,  anche  su  base
geografica, a disposizione degli utenti. A. tal fine  e'  autorizzata
la spesa di  500.000  euro,  per  l'anno  2023,  per  lo  sviluppo  e
l'implementazione dell'applicazione informatica, e  di  100.000  euro
annui,   a   decorrere    dall'anno    2024,    per    il    supporto
tecnico-specialistico   e   i   servizi   connessi   alla    gestione
dell'applicazione. 
  4. In caso di violazione  degli  obblighi  di  comunicazione,  come
specificati dal decreto emanato ai sensi del comma 2, si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro  2.000,  tenuto
conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in
cui la violazione si e' consumata. Ove la violazione  degli  obblighi
di comunicazione sia reiterata per almeno quattro  volte,  anche  non
consecutive, nell'arco di sessanta giorni, puo'  essere  disposta  la
sospensione dell'attivita' per un periodo da uno a trenta giorni.  La
sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e
modalita', anche in caso di violazione  dell'obbligo  di  esposizione
del prezzo medio di cui al comma 3. L'accertamento  delle  violazioni
di cui ai precedenti periodi e' effettuato dal Corpo della guardia di
finanza,  anche  avvalendosi  dei  poteri  di  accertamento  di   cui
all'articolo 41-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal  Ministero
delle imprese e del made in Italy  e  pubblicati  nel  sito  internet
istituzionale del medesimo Ministero, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni  provvede  il
prefetto.)) Ai relativi procedimenti amministrativi  si  applica,  in
quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n.  689.  Il  presente
comma si applica, altresi', alle violazioni dell'articolo  15,  comma
5, del ((codice del  consumo,  di  cui  al))  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206, nonche' in caso di  omessa  comunicazione  ai
sensi dell'articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e
quando il prezzo effettivamente  praticato  sia  superiore  a  quello
comunicato dal singolo impianto di distribuzione. 
  5. Una quota pari al 50 per  cento  delle  sanzioni  amministrative
applicate per le violazioni degli obblighi ((di cui ai commi 2 e  3))
e' versata all'entrata del bilancio  dello  Stato  e  riassegnata  ad
apposito capitolo iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero
delle imprese e del  made  in  Italy,  per  essere  destinata  ((allo
sviluppo))  dell'infrastruttura  informatica  e  telematica  per   la
rilevazione dei  prezzi  dei  carburanti  per  autotrazione  per  uso
civile, nonche' ad iniziative  in  favore  dei  consumatori  volte  a
favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a  diffondere  il
consumo consapevole e  informato.  Con  decreto  del  Ministro  delle
imprese  e  del  made  in  Italy,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  indicate  le  modalita'   di
ripartizione delle somme di cui al primo periodo. 
  ((5-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  le   amministrazioni
competenti verificano l'allineamento delle iscrizioni presenti  nelle
banche di dati di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 7 agosto
2017, n.  124.  Nelle  more  della  piena  interoperabilita'  tra  le
suddette banche di dati, ogni inserimento, cancellazione  o  modifica
nell'anagrafe degli impianti di distribuzione  di  benzina,  gasolio,
GPL e metano della rete stradale e autostradale, di cui  al  medesimo
articolo 1, comma 100, della legge n. 124  del  2017,  e'  comunicato
all'Osservatorio  sui  prezzi  dei  carburanti.  Le   amministrazioni
competenti  provvedono  all'attuazione  del  presente  comma  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.)) 
  6. All'articolo 17, comma 1, del ((codice del consumo, di cui  al))
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  le  parole:  «Chiunque
omette di indicare il prezzo per unita' di  misura»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fatto salvo  quanto  previsto  dalla  disciplina  di
settore per la violazione dell'articolo 15, comma 5, chiunque  omette
di indicare il prezzo per unita' di misura». 
  7. L'articolo 51, comma 3, della legge 23 luglio 2009,  n.  99,  e'
abrogato. 
  ((7-bis.  Il  Garante  per  la  sorveglianza  dei  prezzi,  di  cui
all'articolo 2, comma 198, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
predispone trimestralmente una relazione  sull'andamento  dei  prezzi
medi di cui al comma 2, in  cui  sono  specificamente  illustrate  le
variazioni  rilevate  nella  filiera  del  prezzo;  la  relazione  e'
pubblicata nel sito internet dell'Osservatorio  dei  prezzi  e  delle
tariffe del Ministero delle imprese e del made in ltaly. 
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari  a  500.000  euro
per l'anno 2023 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si
provvede: 
  a)  per  l'anno  2023,  mediante  corrispondente  riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle imprese e del made in ltaly; 
  b) a decorrere dall'anno 2024,  mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in ltaly.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  51,  comma  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 (Approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi): 
              «Art.  51  (Determinazione  del   reddito   di   lavoro
          dipendente). - (Omissis). 
              3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
          cui al comma 1, compresi  quelli  dei  beni  ceduti  e  dei
          servizi prestati al coniuge del dipendente  o  a  familiari
          indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da  terzi,
          si applicano le disposizioni relative  alla  determinazione
          del  valore  normale  dei  beni  e  dei  servizi  contenute
          nell'art.  9.  Il  valore  normale  dei  generi  in  natura
          prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato
          in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla  stessa
          azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare
          il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
          se complessivamente di importo non  superiore  nel  periodo
          d'imposta  a  lire  500.000;  se  il  predetto  valore   e'
          superiore al citato limite, lo stesso concorre  interamente
          a formare il reddito. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 29
          novembre 2004, n.  282  (Disposizioni  urgenti  in  materia
          fiscale   e   di   finanza   pubblica),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - 1. Al  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti ulteriori modifiche: 
                a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre  2004»  e
          «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
          e: «terza rata», sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
                b) nell'allegato 1, ultimo periodo,  le  parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
                c) al comma 37 dell'art. 32  le  parole:  «30  giugno
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina. 
              3. Il comma 2-quater dell'art. 5 del  decreto-legge  12
          luglio 2004, n. 168, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2004, n. 191, e  successive  modificazioni,
          e' abrogato. 
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  200,  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015)): 
              «(Omissis). 
              200.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  51  della  legge  23
          luglio  2009,  n.  99  (Disposizioni  per  lo  sviluppo   e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 51 (Misure per la conoscibilita' dei  prezzi  dei
          carburanti). -  1.  Al  fine  di  favorire  la  piu'  ampia
          diffusione delle informazioni  sui  prezzi  dei  carburanti
          praticati da ogni  singolo  impianto  di  distribuzione  di
          carburanti   per   autotrazione   sull'intero    territorio
          nazionale, e' fatto obbligo a chiunque eserciti l'attivita'
          di vendita al pubblico di carburante per  autotrazione  per
          uso  civile  di  comunicare  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico  i  prezzi  praticati  per  ogni   tipologia   di
          carburante per autotrazione commercializzato. 
              2. Il Ministro dello sviluppo  economico,  con  proprio
          decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, individua secondo  criteri  di
          gradualita' e sostenibilita' le decorrenze dell'obbligo  di
          cui al comma 1 e definisce i criteri e le modalita' per  la
          comunicazione delle informazioni di  prezzo  da  parte  dei
          gestori  degli   impianti,   per   l'acquisizione   ed   il
          trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonche' per
          la loro  pubblicazione  sul  sito  internet  del  Ministero
          medesimo  ovvero  anche  attraverso  altri   strumenti   di
          comunicazione atti a favorire la piu' ampia  diffusione  di
          tali informazioni presso i  consumatori.  Dall'applicazione
          delle disposizioni di cui  al  presente  comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica  e
          le attivita' ivi  previste  devono  essere  svolte  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              3. (Abrogato).». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  1,  lettera
          l-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
          si intende per: 
              (Omissis). 
              l-bis)  formato  aperto:  un  formato  di   dati   reso
          pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli
          strumenti tecnologici necessari per la fruizione  dei  dati
          stessi; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 41-bis del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi): 
              «Art.  41-bis  (Accertamento  parziale).  -  1.   Senza
          pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei  termini
          stabiliti dall'art. 43, i  competenti  uffici  dell'Agenzia
          delle entrate, qualora dalle attivita' istruttorie  di  cui
          all'art. 32, primo comma, numeri da 1) a 4), nonche'  dalle
          segnalazioni   effettuati    dalla    Direzione    centrale
          accertamento, da  una  Direzione  regionale  ovvero  da  un
          ufficio della medesima  Agenzia  ovvero  di  altre  Agenzie
          fiscali,  dalla  Guardia  di   finanza   o   da   pubbliche
          amministrazioni  ed  enti  pubblici  oppure  dai  dati   in
          possesso dell'anagrafe tributaria, risultino  elementi  che
          consentono di  stabilire  l'esistenza  di  un  reddito  non
          dichiarato  o  il  maggiore   ammontare   di   un   reddito
          parzialmente dichiarato, che avrebbe  dovuto  concorrere  a
          formare  il  reddito  imponibile,  compresi  i  redditi  da
          partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di  cui
          all'art. 5 del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  D.P.R.  22  dicembre  1986,   n.   917,   o
          l'esistenza di  deduzioni,  esenzioni  ed  agevolazioni  in
          tutto o in parte  non  spettanti,  nonche'  l'esistenza  di
          imposte o di  maggiori  imposte  non  versate,  escluse  le
          ipotesi di cui  agli  articoli  36-bis  e  36-ter,  possono
          limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti,  il
          reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore
          imposta  da  versare,  anche  avvalendosi  delle  procedure
          previste dal decreto legislativo 19 giugno  1997,  n.  218.
          Non si applica la disposizione dell'art. 44. 
              2.». 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca «Modifiche al
          sistema penale». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  15  del   decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
          norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229): 
              «Art. 15  (Modalita'  di  indicazione  del  prezzo  per
          unita' di misura). - 1. Il prezzo per unita' di  misura  si
          riferisce ad una quantita'  dichiarata  conformemente  alle
          disposizioni in vigore. 
              2. Per le  modalita'  di  indicazione  del  prezzo  per
          unita' di misura si applica quanto stabilito  dall'art.  14
          del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  114,  recante
          riforma della disciplina relativa al settore del commercio. 
              3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in
          un liquido di governo,  anche  congelati  o  surgelati,  il
          prezzo per unita' di misura si riferisce al peso netto  del
          prodotto sgocciolato. 
              4. E' ammessa l'indicazione del prezzo  per  unita'  di
          misura di multipli o sottomultipli, decimali  delle  unita'
          di  misura,  nei  casi  in   cui   taluni   prodotti   sono
          generalmente  ed  abitualmente  commercializzati  in  dette
          quantita'. 
              5.  I  prezzi  dei  prodotti  petroliferi  per  uso  di
          autotrazione, esposti e pubblicizzati presso  gli  impianti
          automatici di distribuzione dei carburanti,  devono  essere
          esclusivamente   quelli   effettivamente    praticati    ai
          consumatori. E' fatto obbligo di esporre in  modo  visibile
          dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.» 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  100,  della
          legge 7 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e
          la concorrenza): 
              «(Omissis). 
              100. Al fine di incrementare la  concorrenzialita'  del
          mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle
          relative informazioni, la banca dati  istituita  presso  il
          Ministero dello sviluppo economico in attuazione  dell'art.
          51 della legge  23  luglio  2009,  n.  99,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e' ampliata
          con  l'introduzione  di  un'anagrafe  degli   impianti   di
          distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della  rete
          stradale   e   autostradale.   A   tal   fine,   in   vista
          dell'interoperabilita' tra le banche dati esistenti  presso
          il Ministero dello sviluppo economico  e  presso  l'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli relativamente al settore  della
          distribuzione dei carburanti, da realizzare, in  attuazione
          dei principi del capo  V  del  codice  dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre  2017,
          l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette,  entro  il
          30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il
          1° settembre 2017, i dati in  suo  possesso  relativi  agli
          stessi  impianti.  All'anagrafe   possono   accedere,   per
          consultazione, le regioni, l'amministrazione competente  al
          rilascio del titolo autorizzativo o concessorio,  l'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio  GPL.  Il
          Ministero dello sviluppo economico,  con  proprio  decreto,
          provvede  a  riorganizzare  il  comitato  tecnico  per   la
          ristrutturazione della rete  dei  carburanti  di  cui  alla
          delibera del Comitato interministeriale dei  prezzi  n.  18
          del 12 settembre 1989, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 218 del 18 settembre 1989,  riducendone  il  numero  dei
          componenti   e   prevedendo   la   partecipazione   di   un
          rappresentante  delle  regioni  e  di   un   rappresentante
          dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  17,  comma  1,  del
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206  (Codice  del
          consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n.
          229), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 17 (Sanzioni). - 1. Fatto salvo  quanto  previsto
          dalla disciplina di settore per la violazione dell'art. 15,
          comma 5, chiunque omette di indicare il prezzo  per  unita'
          di misura o non lo indica  secondo  quanto  previsto  dalla
          presente sezione e' soggetto alla sanzione di cui  all'art.
          22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
          da irrogare con le modalita' ivi previste.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  2,  comma  198,  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008)): 
              «(Omissis). 
              198. E' istituito presso il  Ministero  dello  sviluppo
          economico il Garante per la  sorveglianza  dei  prezzi  che
          svolge  la  funzione  di  sovrintendere  alla   tenuta   ed
          elaborazione dei dati e delle informazioni  segnalate  agli
          "uffici  prezzi"  delle  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura di cui al comma 196.  Il  Garante
          per la sorveglianza dei prezzi, ove necessario ai fini  dei
          propri interventi di sorveglianza sul territorio, opera  in
          raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei
          prezzi,  sportelli   o   analoga   denominazione,   qualora
          istituiti   con   legge   regionale.   Esso   verifica   le
          segnalazioni    delle    associazioni    dei    consumatori
          riconosciute, analizza le ulteriori  segnalazioni  ritenute
          meritevoli di approfondimento e decide, se  necessario,  di
          avviare  indagini  conoscitive  finalizzate  a   verificare
          l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I
          risultati dell'attivita' svolta sono messi a  disposizione,
          su richiesta, dell'Autorita' garante  della  concorrenza  e
          del mercato. 
              (Omissis).».